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Regolari le ordinanze 191 sui rifiuti: il tribunale assolve Capizzi e Busacca

| Enzo Ganci | Nera e giudiziaria

Non ci fu falso ideologico, nè abuso d'ufficio. Non era necessario l’assenso dell’Asp sui singoli provvedimenti

MONREALE, 25 febbraio – L’emergenza igienico-sanitaria esisteva ed era sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo non occorreva, di volta in volta, richiedere il parere favorevole dell’Asp per emettere un’ordinanza d’urgenza per smaltire i grossi cumuli di rifiuti.

Questa, in sostanza, la motivazione con cui il Gup Giuliano Castiglia, con giudizio abbreviato, ha assolto con formula piena l’ex sindaco di Monreale, Piero Capizzi ed il capo dell’ufficio Tecnico, Maurizio Busacca firmatari di quei provvedimenti. Per il giudice il fatto non sussiste e pone fine, quindi, ad una vicenda andata avanti dal 2015 fino ad oggi.
Per ricostruirla occorre fare un passo indietro, andando a ritroso fino al febbraio del 2015, quando, con l’Alto Belice Ambiente (la società che curava il servizio di smaltimento per conto dell’Ato Palermo 2), che era stata dichiarata fallita nel dicembre del 2014, i sindaci del territorio si trovavano in grosse difficoltà per far sì che l’immondizia non si accumulasse per strada. Molti di essi, Capizzi compreso, allora sindaco di Monreale, ricorrevano alla cosiddetta “191”, quella possibilità, cioè, di emettere un’ordinanza urgente, che individui in tempi rapidi una ditta che si occupi dello smaltimento per evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie.

A causa delle lungaggini e soprattutto delle difficoltà che impedivano la risoluzione della questione, i sindaci erano costretti a prorogare la “191” diverse volte. A Monreale furono 18 in tutto i provvedimenti di questo tipo: dal febbraio al novembre 2015. Fu allora che, a seguito di alcune segnalazioni anonime, la magistratura si occupò della vicenda, ravvisando, a suo modo di vedere, delle irregolarità con le quali, in pratica, si sarebbe consentito alla Tech Servizi, la società alla quale fu affidato l’appalto, di trarre ingiusto vantaggio a causa della mancata rotazione dell’affidamento. Secondo la Procura, in pratica, perché ci fossero state le condizioni per fare ricorso alla 191 l’Asp avrebbe dovuto certificare di volta in volta lo stato di effettivo pericolo di emergenza igienico-sanitaria.
Oggi però, dopo sei anni, il tribunale ha detto il contrario, affermando il principio della continuità, dal momento che ogni ordinanza poteva essere considerata la prosecuzione della precedente, dato che le condizioni non erano mutate. Capizzi era difeso dall’avvocato Giuseppe Botta, Busacca, invece, dall’avvocato Michele Giovinco. Il Pm Claudia Ferrari, aveva chiesto la condanna ad un anno, il Gup Giuliano Castiglia, invece, ha deciso l’assoluzione.

 

· Enzo Ganci · Editoriali

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