Lite condominiale a Fondo Pasqualino, una condanna e tre assoluzioni

Non ci fu omissione di soccorso nell’alterco che si concluse con la rottura del femore della vittima

MONREALE, 23 novembre – La lite, tutta monrealese, è durata sette anni, portandosi in dote rancori e tensioni, ma soprattutto un femore rotto. Adesso è arrivata la sentenza che parla di una condanna e di tre assoluzioni. Però, è molto probabile, la questione proseguirà in appello.

A pronunciare il verdetto di primo grado il giudice Elisabetta Villa, appartenente alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, che ha condannato ad un anno di reclusione R.S. 57 anni monrealese, ritenendolo colpevole di lesione nei confronti di R.F., che si ruppe un femore cadendo a terra al culmine di una lite con il primo.
Assolte, invece, tre persone, presenti al momento dei fatti, accusate dalla vittima di omissione di soccorso. Si tratta di G.L.B., B.F. ed F.P.D. Per loro la motivazione del giudice è che “il fatto non costituisce reato”.

Teatro della vicenda un’accesa riunione condominiale di uno stabile di Fondo Pasqualino del 13 marzo del 2013, durante la quale i toni si accesero per delle beghe legate al condominio, fino a quando R.S non spinse violentemente R.F., facendolo rovinare a terra. La caduta, come detto, provocò alla vittima la rottura del femore ed una degenza di più di 40 giorni. Ne scaturì una denuncia nella quale R.F (difeso dal’avvocato Andrea Terranova). tirò in ballo pure altri tre soggetti presenti alla lite: G.L.B. (patrocinato dall’avvocato Claudio Alongi), B.F. (avvocato Piero Capizzi) e F.D.P. (avvocato Mario Caputo), che furono accusati di omissione di soccorso. Per loro il piemme, in sede dibattimentale, aveva chiesto la condanna ad una pena pecuniaria di 73 mila euro.
In sede di giudizio, però, i legali di questi ultimi tre imputati hanno sostenuto che i loro clienti avrebbero monitorato la situazione della vittima, presenziando sul posto fino all’arrivo dell’ambulanza del 118.
Destino diverso, come detto, per il principale imputato della questione, R.S., al quale il giudice ha riconosciuto la colpevolezza della lesione cagionata a R.F., condannandolo ad un anno di reclusione, al pagamento di 5.000 euro a titolo di risarcimento (una provvisionale immediatamente esecutiva) ed al pagamento delle spese processuali.