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La recidiva va contestata ''caso per caso'': la Cassazione riduce la pena ad un giovane monrealese

| Enzo Ganci | Nera e giudiziaria

In appello era stato condannato per spaccio di droga. La sentenza costituisce un importante precedente giurisprudenziale

PALERMO, 9 marzo – La recidiva contestata all’imputato va sempre valutata dal giudice prima di essere applicata. È questo l’importante principio di diritto sancito in maniera inequivoca dalla terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione.

La questione riguarda un monrealese, S.R., nei cui confronti il tribunale di appello di Palermo, nel giudizio espresso dopo il rinvio della suprema corte, ha dovuto rideterminare la pena, riducendola a sei mesi di reclusione (dai 10 del giudizio di secondo grado) che all’imputato era stata inflitta per la detenzione di sostanza stupefacente.
La vicenda risale al 2014, quando i carabinieri di Monreale, dopo una perquisizione presso il domicilio del giovane S.R., pregiudicato, volto noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici di droga, rinvenivano nella sua disponibilità circa 400 grammi di marijuana, procedendo all’arresto per la flagranza del reato di detenzione finalizzata allo spaccio.
Già in sede di convalida dell’arresto, l’imputato ammetteva, seppure parzialmente, le proprie responsabilità e nel conseguente giudizio abbreviato (che consente di poter beneficiare di una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna), veniva condannato dal Gup di Palermo alla pena di dieci mesi di reclusione. Pena che contemplava l’aumento a causa della recidiva, che nel caso di specie gli era stata applicata in ragione dei plurimi precedenti specifici di cui il giovane era gravato.

Contro la sentenza di condanna, l’avvocato Piero Capizzi, difensore dell’imputato, proponeva appello, lamentando, tra l’altro, proprio l’applicazione della recidiva, ritenuta senza motivazione specifica. Ma, nonostante ciò, la Corte di Appello confermava il verdetto di primo grado.
Depositate le motivazioni, il legale proponeva quindi ricorso per Cassazione e la terza sezione penale accoglieva il gravame sancendo il principio di diritto destinato a costituire indiscutibile precedente giurisprudenziale sul punto. In base a questo principio in pratica, nel caso di contestazione della recidiva nelle sue diverse forme (che può comportare un aumento della pena da uno fino a due terzi con la preclusione di tutta una serie di eventuali ed ulteriori benefici anche in sede di esecuzione) l’aumento di pena previsto non può mai essere frutto di un automatismo per il solo fatto della presenza di precedenti anche specifici a carico dell’imputato, ma va sempre valutata caso per caso. L’applicazione del principio, inoltre, deve tener conto con obbligo di dovuta e congrua motivazione (mancante nel caso di S.R.) di una analisi sulla relazione “qualificata” tra il reato per cui si procede e i precedenti penali dalla quale ricavare la maggiore capacità a delinquere del reo.

A seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza, la Corte di Appello, in diversa composizione, faceva proprio il principio della Suprema Corte e rideterminava la pena inflitta a carico del giovane monrealese decurtando l’aumento per la recidiva che nel caso di specie era stato applicato nella massima misura possibile di due terzi.
Soddisfazione è stata espressa dal legale. “Al di là del risultato raggiunto nell’interesse del mio assistito - ha affermato Capizzi - è professionalmente gratificante aver contribuito a tracciare un principio di diritto destinato a costituire un importante precedente giurisprudenziale sul punto cui fare riferimento”.

· Enzo Ganci · Editoriali

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