Lo ha stabilito il Tar del Lazio. Tra i promotori dell’azione anche un avvocato monrealese
ROMA, 13 aprile – Cambiamo i criteri di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici: i possessori di laurea magistrale o appartenente al “vecchio ordinamento” godranno di due punti in più se il titolo d’ammissione è la semplice laurea triennale.
Lo ha stabilito, con una sentenza pubblicata due giorni fa, il Tar del Lazio che ha riconosciuto due punti in più ad un candidato escluso ingiustamente dalla graduatoria dei vincitori del concorso per addetto all’Ufficio del Processo, tali da farlo risultare vincitore.
La graduatoria era stata infatti viziata perché al candidato assistito dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e dal monrealese Francesco Dentino (nella foto) non erano stati riconosciuti i due punti in più per il titolo di studio di laurea magistrale o del cosiddetto “vecchio ordinamento”.
Nello specifico, il requisito minimo per partecipare al concorso era quello di essere in possesso di diploma di laurea triennale. Dunque la laurea magistrale o vecchio ordinamento attribuiscono il diritto al candidato di vedersi riconosciuto un punteggio ulteriore, (due punti in più), che al candidato in questione avrebbero permesso di “scalare” posizioni in graduatoria e collocarsi utilmente per risultare vincitore del concorso.
In pratica, i giudici del Tar hanno accolto le doglianze proposte degli avvocati “amministrativisti”, rilevando che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, in quanto si tratta di candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”.
Il collegio ha quindi ribadito un principio di diritti che vale per tutti i concorsi pubblici, rilevando che l’amministrazione ha illegittimamente omesso di attribuire al ricorrente gli ulteriori due punti per il possesso della laurea magistrale/vecchio ordinamento in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso, ritenendo conseguentemente che siffatto punteggio sia stato, dunque, illegittimamente disconosciuto e non attribuito. Gli avvocati Ribaudo e Dentino si dichiarano soddisfatti dalla pronuncia del Tar.