Fra questi ci sono anche quelli di Monreale e Corleone
PALERMO, 7 ottobre – Potrebbe non essere detta l'ultima parola sulla chiusura definitiva del tribunale di Monreale, che un decreto del ministro della Giustizia Severino ha chiuso nell'agosto scorso, assieme alla sezione di Corleone.
La giunta regionale di governo, infatti, ha deliberato di ricorrere innanzi la Corte Costituzionale contro la soppressione dei tribunali cosiddetti "minori" in forza del principio della "perequazione infrastrutturale" sollevando conflitto di attribuzione ed eccependo motivi di incostituzionalita' della norma.
In particolare la giunta regionale siciliana propone impugnativa riguardo l'art. 1 del decreto legislativo 155 del 7 settembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 settembre 20120. Tale articolo presenta profili di illeggittimita' in quanto varato senza alcun concerto con la Regione siciliana e dunque in violazione dell'art. 23 dello Statuto autonomistico in forza del quale la Regione vanta una specifica prerogativa in ordine ai presidi giudiziari ricadenti sul suo territorio. Il confronto sulla materia era stato, peraltro, sollecitato dal presidente della Regione con una apposita nota, inviata nel febbraio scorso, al ministro di Grazia e Giustizia.
Oltre alla violazione delle prerogative statutarie la giunta eccepisce che la norma e' stata emanata in attuazione della delega conferita con l'art.1 comma 2 legge 148/2011, legge di conversione del decreto 138/2011 recante "misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Cio' rende la legge impugnata palesemente incostituzionale perche' inserita in una legge di conversione di un decreto riguardante materia del tutto diversa e dunque in violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione Italiana.
Infine il medesimo art. 1 del d.l. 155/2012 e' incostituzionale anche perche' non rispetta i criteri tassativamente indicati nella legge delega, che prevede come prioritaria linea d'intervento nell'attuazione della riorganizzazione giudiziaria (art.2 lett E), il riequilibrio delle attuali competenze demografiche e funzionali tra uffici limitrofi, caratterizzati da rilevanti differenze di dimensioni, riequilibrio che non risulta effettuato in Sicilia cosi' come non risultano verifiche di fattibilita'.