Covid, nuova circolare sulla riammissione in servizio dei lavoratori

Emanata dal ministero della Salute contiene le indicazioni aggiornate

ROMA, 14 aprile – Con un nuovo documento il ministero della Salute ha reso note le nuove indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata a seguito del protocollo siglato lo scorso 6 aprile.

Per quanto riguarda i lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per i quali sia stato necessario il ricovero ospedaliero, dietro presentazione di specifica documentazione in merito alla negativizzazione, dovrà essere il medico competente ad effettuare la visita prevista al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Per i lavoratori positivi sintomatici o asintomatici che non abbiano invece avuto necessità di ricovero ospedaliero, questi ultimi potranno rientrare dopo un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi per i primi e dalla scoperta della positività per i secondi a seguito di test molecolare con esito negativo. Ma, anche in questi due casi, la documentazione di avvenuta negativizzazione dovrà essere trasmessa al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato.

Ai fini della riammissione dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno, invece, questa avverrà solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Anche in quest’ultimo caso, il lavoratore sarà tenuto ad inviare il referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo di tempo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, qualora al lavoratore non possa essere assegnata funzione in modalità di lavoro agile, dovrà essere accompagnato da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Per quanto concerne, infine, i lavoratori contatto stretto di un positivo, dovrà essere seguita la seguente procedura: il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottoporrà all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico dovrà essere trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro sempre attraverso il medico competente, ove nominato.

Le procedure fin qui stabilite, come ribadisce il ministero della Salute nell’apposito documento, potranno subire ulteriori aggiornamenti in seguito a nuove evidenze scientifiche o ad evoluzioni del quadro epidemiologico o normativo.