Randagismo: un motociclista cade e il Comune è condannato a pagare circa 52 mila euro

L'uomo ha affidato la propria difesa nelle mani dell'avvocato Francesco Pepe

MONREALE, 14 giugno - Se il centauro cade dalla moto a causa di un cane vagante o randagio, la responsabilità è del Comune, che dovrà pertanto risarcirgli tutti i danni subiti.

E' questa in sintesi il tenore della sentenza, emessa lo scorso 9 giugno, con la quale Il giudice della Terza sezione civile del Tribunale di Palermo, Valentina Cimino, ha condannato il comune di Monreale ad un maxi risarcimento in favore di un povero motociclista caduto dal proprio mezzo a causa dell’aggressione di un randagio.
La disavventura è successa al monrealese S.C. che, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pepe, ha citato il comune di Monreale al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti nel pomeriggio del 23 luglio 2011, durante il quale mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore Yamaha X City la via Mulini, all'altezza del numero civico 5, veniva aggredito da un randagio incustodito che lo faceva cadere rovinosamente in terra.
A causa di quella caduta l'uomo, soccorso dai sanitari del 118 e al quale in prima battuta al Pronto soccorso dell' opsedale Ingrassia era stata diagnosticata la lussazione di un'articolazione della spalla destra e la frattura del malleolo peroneale destro, è stato trasportato definitivamente al nosocomio palermitano di Villa Sofia, dove ha subito un intervento di riduzione e osteosintesi con applicazione di una placca e viti nonché una ingombrante ingessatura.
Elementi che da una relazione medico legale hanno comportato per il malcapitato motociclista una invalidità permanente ma anche una invalidità temporanea parziale al 50 per cento.

Il Comune che ha affidato la propria difesa all'avvocato Antonio Lorito, nonostante la  costituzione in giudizio, però, è stato comunque condannato al risarcimento dei danni che in soldoni sono stati quantificati complessivamente in 51.647,91 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
La legge – così tra l'altro recita sostanzialmente la sentenza - impone al Comune il rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza e l’omissione di tale dovere costituisce comunque causa di responsabilità nei confronti dei terzi. Spetta al Comune, quale ente locale, la vigilanza sul territorio, che si estrinseca nella individuazione dei cani vaganti o randagi e la relativa segnalazione alla Azienda sanitaria locale, nonché nella predisposizione di canili e d i risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati, mentre spetta alla Asl il recupero dei randagi e la prestazione di ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitaria.