Canone di depurazione e fognatura non dovuti, il Comune risarcisce tre titolari di utenza idrica

Una delle bollette idriche risale al 2005

MONREALE, 12 luglio – Sono tre i titolari di utenza idrica che il Comune di Monreale rimborsa per “pagamenti non dovuti” e che non incideranno nelle casse comunali per poco un totale complessivo di 1.251,92.

Somme che l'Amministrazione è tenuta a rimborsare per l'ormai nota sentenza n.335 della Corte Costituzionale. Gli accertamenti tecnici, effettuati a seguito della richiesta ufficiale trasmessa all'Ufficio Acquedotto di Monreale da parte degli utenti coinvolti nella questione, inoltre, hanno confermato che le zone di riferimento delle utenze non sono servite dagli impianti di depurazione e fognatura comunale.

Due dei titolari di utenza saranno rimborsati con riscossione diretta in tesoreria mentre per il terzo soggetto è stato predisposto l'emissione di un bonifico bancario ma l'aspetto meno incoraggiante della vicenda è che per uno dei tre cittadini la somma richiesta si riferisce anche ad bolletta di pagamento emessa nel "2004/2005”.
Così come puntualmente descritto in un nostro articolo dello scorso 3 luglio, per agevolare gli utenti, ricordiamo che come specificato dall'Amministrazione comunale potranno beneficiare dei rimborsi relativi agli oneri di depurazione non dovuti, soltanto i cittadini in regola con i tributi comunali. Sono  esclusi dal pagamento, tutti coloro che hanno una partita di debito, ovvero che sono morosi nei confronti del Comune di Monreale per qualsiasi tributo (Tarsu,Imu, acquedotto).

 Il rimborso degli oneri non dovuti, problematica affrontata in numerosi e datati articoli da MonrealesNews, prende il via dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale l'8 ottobre 2008, n. 335 che "tecnicamente" ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”- così come ha sancito anche - l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.