La sentenza è stata emessa dal Gup del tribunale di Palermo, Sergio Ziino
MONREALE, 14 luglio – Non è detto che una quantità di sostanze stupefacenti, pur superando i valori tabellari previsti dalla legge, sia da considerare come destinata allo spaccio. Se compatibile con le condizioni economiche di chi la detiene può essere ritenuta come finalizzata all’uso personale.
È questo il principio che passa con la sentenza del Gup di Palermo, Sergio Ziino, che ha assolto “perché il fatto non sussiste” C.M. e G.M. due fratelli monrealesi che pure erano stati tratti in arresto in flagranza di reato perché trovati in possesso di 30 grammi di hashish.
Il giudice, in pratica, al termine del giudizio abbreviato condizionato, al quale aveva fatto ricorso il legale dei due giovani, l’avvocato Piero Capizzi, ha stabilito che quel quantitativo di stupefacenti, pur sforando i parametri normalmente considerati per stabilirne la destinazione, serviva ai fratelli per il loro uso personale, che, pertanto, sono stati ritenuti assuntori, ma non spacciatori.
La vicenda risale allo scorso 29 gennaio, quando i carabinieri di Monreale, sfruttando le informazioni provenienti da una fonte confidenziale, avevano fatto irruzione nell’abitazione di C.M. e G.M. nel quartiere Carrubbella, rinvenendo 30 grammi di hashish. Per i fratelli erano scattate le manette perché colti in flagrante e la conseguenziale accusa di detenzione ai fini di spaccio.
Di fronte al giudice, però, nel corso del rito abbreviato condizionato, che presuppone un’attività istruttoria suppletiva, la difesa è riuscita a dimostrare come quella quantità di “fumo” fosse da ritenere destinata all’uso personale, perché compatibile con le condizioni economiche dei due che potevano permettersi l’acquisto, senza che lo stupefacente fosse da smerciare a terze persone.