Si era rotto tibia, perone e malleolo
ALTOFONTE, 16 novembre – “La responsabilità dell’Ente Pubblico proprietario o custode delle strade concerne gli animali ivi vaganti a prescindere dal carattere randagio”.
Con questa motivazione si è definitivamente conclusa ieri con un risarcimento di circa 40.000 euro, comprensivo delle spese di lite, in sede di transazione giudiziale, una vicenda che ha avuto come protagonista, contro il Comune di Palermo, G.C. un cittadino di Altofonte assistito dall’avvocato monrealese Andrea Rizzo, per i postumi (frattura di tibia, perone e malleolo) di una caduta in motocicletta causata dalla presenza di cani, poi scomparsi, su una strada prossima ad Altofonte ma di competenza del capoluogo.
La vicenda inizialmente sembrava potesse avere un epilogo stragiudiziale a seguito dell’obbligatoria procedura di negoziazione assistita e dell’intervento dell’assicurazione dell’ente pubblico.
L’iter assicurativo, però, dopo un’ampia e convergente istruttoria, si era arenata di fronte alla ritenuta irresponsabilità comunale per danni arrecati da animali di cui non si può provare il carattere randagio, poiché erano fuggiti.
Il Tribunale, dopo una nuova istruttoria testimoniale e medica, ha, in punto di diritto, invece dato ragione alla tesi della “vittima” secondo cui la responsabilità dell’ente proprietario o, comunque, custode delle strade contempla, ferma ogni successiva rivalsa verso terzi, i danni causati da tutti gli animali vaganti.
Soddisfazione esprime il legale sia perché, viceversa, in ipotesi di fuga dell’animale il danneggiato sarebbe stato onerato di una impossibile “probatio diabolica”, sia perché ha ottenuto un risarcimento parametrato non solo alle consuete ed aride coiddette “tabelle milanesi” ma anche a criteri di personalizzazione che hanno tenuto conto dell’austero ricovero ospedaliero nella prima epoca covid e dell’incidenza sull’attività atletica svolta dalla vittima danneggiato, che è un runner locale.
La proposta transattiva del giudice Compagno è giunta seguito dell’istruttoria, prima di trattenere la causa in decisione, ed è stata accettata dal Comune con tanto di immediato bonifico. così determinando la cessata materia del contendere ed una limitazione della condanna comunale alle spese di lite su cui la difesa non ha voluto speculare, rinunciando alla sentenza.