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Appalto per la manutenzione degli immobili, il Tar dà ragione al comune

· Cronaca varia

Respinto il ricorso della Costruzioni Harold S.r.l.

MONREALE, 1 ottobre – È regolare l’esito della gara bandita dal comune per assegnare l’appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria degli immobili comunali per il biennio 2026-27

Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) con una sentenza che respinge integralmente il ricorso presentato dalla società Costruzioni Harold S.r.l. avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione relativi all'accordo quadro.
Il TAR, in pratica, accogliendo le tesi difensive sostenute dal Comune di Monreale, ha confermato la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione e della stazione appaltante, ribadendo la correttezza delle valutazioni discrezionali compiute in merito all'affidabilità professionale e agli obblighi dichiarativi degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara.
Grande soddisfazione per il brillante risultato legale da parte del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono: "Esprimo il mio più vivo apprezzamento e le più sincere congratulazioni all'avvocato Mimmo Rizzuto (nella foto) per l'eccellente lavoro svolto nella difesa degli interessi del nostro Comune – ha detto il primo cittadino – Questa sentenza del TAR Sicilia rende merito alla trasparenza, alla correttezza e al rigore con cui i nostri uffici e i nostri legali operano quotidianamente. Difendere la regolarità delle procedure di gara significa tutelare la legalità, l'interesse pubblico e la comunità di Monreale".
La Costruzioni Harold s.r.l. era stata esclusa perché, durante le verifiche prima dell’aggiudicazione, sarebbe emerso dal casellario giudiziale dell’amministratore unico un decreto penale di condanna esecutivo per il reato di indebita compensazione continuata.
Il punto decisivo era che questa condanna non sarebbe stata dichiarata dalla società nella documentazione di gara, né nel Documento di Gara Unico Europeo, né negli altri documenti amministrativi.
La società, nel ricorso al Tar, aveva sostenuto invece che si trattava di una vicenda risalente nel tempo; non sussisteva più un elemento di attualità; il reato doveva considerarsi estinto per decorso dei termini, anche senza una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione.
Il Comune aveva ritenuto invece che il semplice decorso del tempo non fosse sufficiente a considerare estinto il reato sul piano amministrativo. Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella delibera, sarebbe stata necessaria una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, la condanna doveva comunque essere dichiarata in sede di gara.

 

· Enzo Ganci · Editoriali

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